Descrizione
IL SINDACO ORDINA
A TUTTI I PROPRIETARI, possessori o detentori a qualsiasi titolo di fondi, terreni e aree di qualsiasi natura confinanti con le strade pubbliche (comunali, provinciali e statali) ricadenti nel territorio del Comune di Lequio Tanaro, nonché con i marciapiedi, le piste ciclabili, le banchine e le aree di pertinenza delle stesse:
- Di provvedere, entro e non oltre lunedì 01 settembre 2025 e, successivamente, con regolarità e ogni qualvolta si renda necessario, alla manutenzione, potatura e/o taglio di siepi, arbusti, alberi, rami e qualsiasi altra vegetazione che:
- Invada la sede stradale, i marciapiedi, le piste ciclabili, le banchine o le cunette, impedendo o limitando la libera e sicura circolazione di veicoli e pedoni.
- Occulti o riduca la visibilità della segnaletica stradale (verticale e orizzontale), dei semafori, degli impianti di illuminazione pubblica e degli specchi parabolici.
- Sporga dal confine di proprietà e crei intralcio alla circolazione o diminuisca la visibilità necessaria alla guida, in particolare in corrispondenza di curve, incroci, passi carrabili o accessi.
- Comprometta la stabilità del ciglio stradale o dei fossi di scolo, ostacolando il regolare deflusso delle acque piovane e favorendo fenomeni di ristagno o allagamento.
- Costituisca pericolo per la sicurezza dei luoghi, ad esempio a causa di piante secche, malate, instabili o rami pericolanti, che potrebbero cadere sulla strada.
- Di assicurare, in caso di caduta di alberi, rami o altro materiale vegetale sulla sede stradale o sulle sue pertinenze, la pronta rimozione degli stessi, adottando tutte le misure necessarie per la segnalazione del pericolo e la tutela dell'incolumità pubblica.
- Di mantenere le distanze minime dal confine stradale per le piantagioni e le siepi, come stabilito dal Codice della Strada e dal suo Regolamento di Esecuzione (Art. 29 C.d.S. e Art. 26 D.P.R. 495/92 e s.m.i.):
- 6 metri dal confine stradale per gli alberi di alto fusto lungo le strade fuori dai centri abitati, fatte salve diverse classificazioni della strada e/o deroghe specifiche.
- 1 metro dal confine stradale per le siepi vive di altezza non superiore ad un metro.
- 3 metri dal confine stradale per le siepi e le colture più alte di un metro.
- In ogni caso, dovrà essere garantita la piena visibilità e la sicurezza della circolazione.
AVVERTE
- In caso di inottemperanza alla presente ordinanza, il Comune di Lequio Tanaro, in qualità di ente proprietario o gestore delle strade, procederà d'ufficio all'esecuzione dei lavori necessari, con successivo ADDEBITO DELLE SPESE AI SOGGETTI INADEMPIENTI, salvo l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.
- L'inosservanza della presente ordinanza comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'art. 29, comma 3, del D.Lgs. 285/1992 s.m.i. (Codice della Strada), che prevede il pagamento di una somma da € 173 a € 694 (salvo aggiornamenti normativi), oltre all'obbligo del ripristino a spese dell'autore della violazione.
- Si richiama l'attenzione sulle responsabilità civili e penali che potrebbero derivare ai soggetti inadempienti in caso di danni a persone o cose a causa della mancata o insufficiente manutenzione della vegetazione.