Si tratta del canone che si deve pagare per le occupazioni permanenti e temporanee realizzate nelle strade, nei corsi, nelle piazze, nei mercati, nelle aree a verde, e, comunque, su suolo demaniale o su patrimonio indisponibile del Comune. Sono comprese nelle aree comunali i tratti di strade statali, regionali o provinciali che si trovano all’interno del centro abitato. Sono soggette al canone anche le occupazioni permanenti e temporanee degli spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico effettuate con manufatti di qualunque genere, compresi i cavi, le condutture e gli impianti, nonché le occupazioni di aree private sulle quali vi sia la servitù di pubblico passaggio. Qualsiasi occupazione di questi spazi ed aree deve essere preventivamente autorizzata dal Comune. Le occupazioni di suolo pubblico sono permanenti o temporanee. Sono permanenti le occupazioni di carattere stabile la cui durata vada da uno a ventinove anni. Sono temporanee le occupazioni inferiori all’anno. Le occupazioni effettuate per attività edilizia, indipendentemente dalla durata, sono sempre considerate temporanee. Si considerano abusive le occupazioni effettuate senza la concessione o quando sia scaduta e non rinnovata o non prorogata, o revocata. Si considerano abusive anche le occupazioni esercitate in contrasto con le modalità o gli obblighi previsti nella concessione.