L’occupazione del suolo pubblico per esecuzione di lavori edili, installazione di cantieri, gru o ponteggi è soggetta al rilascio di autorizzazione da parte dell’ente proprietario dell’area pubblica o della strada interessata dall’occupazione.
L’istanza è presentata in bollo e l’autorizzazione è rilasciata in bollo.
Il rinnovo (senza variazione di superficie), qualora la richiesta avvenga entro i termini previsti di 5 giorni antecedenti la scadenza, non è soggetto ad imposta di bollo poiché non configura il rilascio di nuova autorizzazione, ma solo la proroga di quella in atto. Parimenti la richiesta di differimento delle date di occupazione suolo, giustificata da cause di forza maggiore (es: indisponibilità di attrezzature , condizioni meteo avverse, ecc…) e purché l’occupazione non abbia ancora avuto inizio, non configura il rilascio di nuova autorizzazione e non è quindi soggetta ad imposta di bollo (già assolta in prima istanza).
La variazione di superficie occupata (aumento o diminuzione) configura il rilascio di nuova autorizzazione e segue la relativa procedura.